Riforme del diritto di famiglia e “patti prematrimoniali”: quando il titolo fa più rumore del contenuto


Negli ultimi mesi, sui media e sui social, si è parlato molto della possibilità di stipulare “patti prematrimoniali” in Italia, spesso con toni trionfalistici: “Da oggi è possibile decidere tutto prima del matrimonio”, “Finalmente libertà contrattuale tra coniugi”. Tuttavia, dietro questi titoli ad effetto, la realtà giuridica è più articolata — e merita di essere letta con attenzione. La Corte di Cassazione, con la sentenza 21 luglio 2025, n. 20415, non ha introdotto un principio nuovo, bensì ha confermato un orientamento che la giurisprudenza va consolidando da oltre vent’anni: quello del progressivo riconoscimento dell’autonomia negoziale dei coniugi anche nella regolazione dei rapporti patrimoniali in vista o in occasione di una crisi familiare. Già a partire dagli anni 2000, la giurisprudenza di merito e di legittimità aveva cominciato a valorizzare la validità di accordi tra coniugi o futuri coniugi destinati a disciplinare aspetti economici del loro rapporto, purché rispettosi dei limiti imposti dall’ordinamento. In particolare, restano escluse le componenti di natura assistenziale o personale, che attengono a diritti indisponibili e quindi non sono oggetto di libera contrattazione. La sentenza del 2025 si inserisce dunque in questo percorso evolutivo, riaffermando che l’autonomia privata trova spazio anche in ambito familiare, purché non scivoli nel terreno dei diritti sottratti alla disponibilità delle parti. Più che un cambio di rotta, quindi, si tratta di una maturazione del sistema, che riconosce ai coniugi (ed in senso esteso ai conviventi more uxorio) la possibilità di regolare in anticipo — entro limiti precisi — le conseguenze economiche di una eventuale r rottura dei rapporti. È importante, però, che questa evoluzione non venga raccontata con semplificazioni fuorvianti: non siamo di fronte ad un “diritto di famiglia contrattuale” in senso pieno, ma a una graduale apertura che tiene insieme autonomia e tutela. In altre parole, sì agli accordi preventivi, ma con consapevolezza dei limiti. Perché la libertà negoziale, anche in famiglia, resta sempre una libertà responsabile — e non un terreno per slogan. In definitiva, la vera forma di modernità sta forse proprio qui: affrontare i temi della crisi familiare quando la crisi non c’è, con la lucidità di chi sa che l’amore può finire, ma gli accordi restano. Anche per questo, parlarne prima con un avvocato specializzato in diritto di famiglia — e non dopo — non è mancanza di romanticismo, ma una forma di intelligenza relazionale e di sana lungimiranza.

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