Contrasto tra normativa nazionale e sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Quando l’imputato può essere assolto

Il cosiddetto “reddito di cittadinanza”, istituito con Decreto Legge n. 4 del 4 gennaio 2019 e convertito nella Legge n. 26 del 2019, è stato abrogato con la Legge di Bilancio 2023 con decorrenza a partire dal 10 gennaio 2024 e sostituito con il cosiddetto “reddito di inclusione”. Tuttavia, rimangono vigenti gli effetti penali per reati commessi prima della sua abrogazione stabiliti dall’art. 7 del D.L. 4/2019. In particolare, il comma 1 di detta norma punisce con la reclusione da due a sei anni, la condotta di chi – al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza – rende dichiarazioni o documenti non veritieri, ovvero omette informazioni dovute.

L’art. 2 indica i requisiti per fare richiesta del beneficio. Oltre ai requisiti reddituali, alla lettera a) n. 1 è stabilito che il richiedente debba essere in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea, oppure, se di un paese extra UE, sia titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Inoltre, alla lettera a), n. 2 è richiesto un ulteriore requisito, e cioè che egli sia residente in Italia da dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Pertanto, il cittadino di un paese extra-UE, che ha rilasciato dichiarazioni non veritiere circa la sua residenza in Italia, si è reso potenzialmente responsabile del delitto indicato all’art. 7. La norma – oltre a prevedere pene assai severe – impone, in caso di accertamento dei fatti, l’immediata revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito. Si comprende quindi quanto la materia sia delicata, soprattutto in considerazione delle difficoltà che un cittadino straniero può incontrare nel rapportarsi con la burocrazia italiana.

Questo è quanto accaduto ad un mio cliente, che è stato tratto a giudizio per avere indicato informazioni non veritiere circa il suo periodo di residenza in Italia al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza.

Il cliente è stato assolto: il Giudice ha accolto la tesi secondo cui potesse trovare applicazione al caso di specie il principio enunciato in un’importante sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 29 luglio 2024 e recepito molto recentemente anche dalla nostra Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Pen. 13345/2025).

La pronuncia, in sostanza, ha chiarito come il requisito della residenza decennale, di cui gli ultimi due anni continuativi, crea una ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini italiani da una parte e cittadini di paesi extra UE dall’altra, laddove comunque il nostro ordinamento nazionale già prevede un requisito minimo di residenza legale ininterrotta per cinque anni per acquisire lo status soggiornanti di lungo periodo. La Corte Europea ha sancito l’incompatibilità della norma italiana con le disposizioni di legge europee ed in particolare con la Direttiva 2003/109/CE. Di qui la necessità per il Giudice italiano di recepire questo principio, dal momento che la pronuncia della Corte Europea è vincolante per le parti, così come produce effetti vincolanti per tutti gli Stati membri, in quanto interpreta il Diritto dell’Unione Europea.

Pertanto, se il richiedente è tratto a giudizio poiché ha reso dichiarazioni non veritiere circa il requisito della residenza decennale, tali dichiarazioni non possono configurare il reato di cui all’art. 7 D.L. 4/2019. Queste sono state le argomentazioni che hanno convinto il Giudice ad assolvere il mio cliente perché il fatto non sussiste.

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Lucio Venturoli

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