Il nuovo decreto sicurezza, in vigore dal 25 febbraio 2026. ha introdotto diverse novità. Con l’articolo 1 il decreto modifica gli articoli 4 e 4 bis della L. 110/75 introducendo ulteriori e importanti limitazioni al porto di armi da taglio. Tra esse sono ricompresi ovviamente pugnali, coltelli, temperini, ma anche strumenti di varia natura, come roncole, seghetti o altri utensili come pinze multiuso, se dotati di lame.
In sostanza, l’art. 1 del decreto sicurezza ha stabilito che costituisce reato portare fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, strumenti dotati di lama affilata o appuntita della lunghezza superiore a 8 centimetri.
E’ stata introdotta, poi, anche una norma che punisce la condotta di chi “porta fuori dalla propria abitazione strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti”.
Quindi, da un confronto delle due disposizioni, si deduce che si possono portare fuori dalla propria abitazione strumenti da taglio, anche con una lama superiore a 8 centimetri, purché vi sia un “giustificato motivo”. Tra di essi rientrano sia gli arnesi a lama fissa che quelli a lama pieghevole, ma privi di blocca lama.
Cosa deve intendersi per giustificato motivo? Il legislatore non chiarisce, ma potrebbero rientrarvi esigenze di lavoro o anche di attività ricreativa (si pensi che chi va a funghi, per esempio, abitualmente porta con sé un temperino che agevoli la raccolta).
Se invece lo strumento ha un sistema di bloccaggio della lama, il porto è comunque vietato se questa è più di 5 centimetri, anche in presenza di un “giustificato motivo”.
Pertanto, per fare un esempio banale, un elettricista sorpreso fuori dalla propria abitazione con una comunissima pinza multifunzione, ma con lama pieghevole oltre i cinque centimetri e munita di sistema di bloccaggio, potrebbe rispondere del reato in esame anche se dimostrasse il motivo del suo utilizzo. Lo stesso varrebbe per l’escursionista o il “fungaiolo”. Per questi soggetti a nulla varrebbe dimostrare che lo strumento è funzionale all’attività che stanno svolgendo.
Vale da ultimo evidenziare come, in caso di accertamento del reato, oltre alle sanzioni penali, il decreto di sicurezza ha introdotto anche la possibilità di applicare sanzioni di natura amministrativa che consistono nella sospensione della patente di guida o la sospensione della licenza di porto d’armi, per un periodo sino ad un anno.
Il decreto è in vigore dal 25 febbraio 2026 e dovrà essere convertito in legge entro fine aprile. E’ lecito domandarsi se in questo iter verranno o meno apportate modifiche che rendano le disposizioni meno severe.
In ogni caso, anche in ambito penale, Forence è in grado di fornire una tutela legale efficace.
Diamo peso alle tue ragioni!
Lucio Venturoli
