Il Decreto Sicurezza, di cui abbiamo parlato nel precedente articolo, ha completato il suo iter ed è stato convertito in legge il 25 aprile scorso. Come ci si attendeva, la legge, nel modificare la L. 110 del 1975 in materia di porto di strumenti da taglio, ha apportato dei correttivi alle disposizioni inizialmente contenute nel Decreto Legge.
All’articolo 4 della legge 110/1975 è stata infatti introdotta la seguente disposizione: “Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (…)”.
E’ stata così eliminata la distinzione, prevista nel Decreto Sicurezza, tra strumenti a lama fissa superiore a 8 cm, per i quali era consentito il porto con giustificato motivo, e strumenti con lama pieghevole superiore a 5 cm, a scatto o muniti di blocco lama, per i quali il porto fuori dall’abitazione era sempre vietato, anche in presenza di motivo giustificato.
Secondo la disposizione di legge definitiva, infatti, è consentito portare fuori dalla propria abitazione sia gli strumenti a lama fissa di lunghezza superiore a 8 cm, sia quelli a lama pieghevole più lunga di 5 cm, ancorché muniti di un sistema di blocco o a scatto, purché vi sia un giustificato motivo.
Si ritiene che nella nozione di “giustificato motivo” vi rientrino sia le esigenze lavorative (si pensi all’agricoltore o al giardiniere che porta con sé una roncola), sia esigenze legate ad attività ricreative o sportive. Tra queste potrebbero rientrare, per esempio, l’escursionismo, l’alpinismo, ove lo strumento da taglio può essere funzionale sia all’attività (come nel caso di chi pratica la pesca o raccoglie i funghi), sia alla sicurezza di chi la pratica.
Tuttavia, il legislatore ha tenuto a precisare all’art. 4 bis che non è mai consentito, ed è punito con la reclusione da uno a tre anni reclusione, “il porto di strumenti con lama a due tagli e a punta acuta, né di strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti”.
La ratio di questa ultima disposizione appare evidente: uno strumento a punta acuta e con lama a doppio taglio, altro non è che uno stiletto o un pugnale, la cui offensività, così come per i cosiddetti “butterfly”, è inconciliabile con qualsivoglia attività lecita, sia essa ricreativa o lavorativa.
Nonostante la novella legislativa sia ora più chiara, occorre fare molta attenzione a portare fuori dalla propria abitazione strumenti da taglio.
In ogni caso, Forence è in grado di fornire una tutela legale efficace.
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Lucio Venturoli
