La piccola rivoluzione del Processo di Famiglia

Nuovo rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie: la prima udienza 

Una piccola rivoluzione inizierà a partire dal prossimo 28 febbraio per i procedimenti in materia di famiglia a seguito della c.d. “riforma Cartabia” (legge delega n. 206/2021 e ss. modifiche e d.lgs. n. 149/2022).

Innanzitutto, è previsto che vi sia un unico rito applicabile a tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie così come disciplinato nel nuovo Titolo IV – bis del libro secondo del codice di procedura civile dove è stato introdotto l’art. 473 bis che si compone di ben 7 sezioni e 71 commi. 

Per noi operatori del diritto questa novità rappresenta già di per sé un ottimo traguardo vista la vigente frammentarietà della disciplina.

Concentriamo, in questa sede, l’analisi alla riforma della prima udienza di comparizione che diverrà il fulcro del nuovo procedimento, dato che potrà avere anche un esito definitorio in tutti i casi in cui la causa si presenti matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, con conseguente drastica riduzione dei tempi di causa.

Per arrivare a questo obiettivo la riforma ha previsto, con un sistema di preclusioni decadenziali, che negli atti introduttivi debbano essere concentrate tutte le domande, eccezioni, istanze istruttorie e produzioni documentali. Nei procedimenti relativi ai minori, all’atto introduttivo, per esempio, deve  essere allegato anche il c.d. “piano genitoriale” attestante gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. Questo strumento, già in uso nella prassi dei Tribunali, è stato ora disciplinato e costituirà uno strumento importante per coadiuvare il giudice nel prevedere le migliori modalità di frequentazione dei figli da parte del genitore non collocatario.

Il giudice istruttore potrà quindi valutare, già alla prima udienza di comparizione delle parti, se emettere con ordinanza i provvedimenti provvisori di natura anticipatoria, mutuati dall’esperienza previgente delle ordinanze presidenziali, ovvero aprire direttamente l’istruttoria con l’ammissione dei mezzi di prova e persino invitare le parti a precisare le conclusioni disponendo la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva all’esito della quale riservarsi di riferire al collegio per la decisione.

Con la riforma il legislatore ha inteso fare ricorso a forme processuali snelle e celeri, ma la vera sfida sarà vedere se sia gli avvocati sia i giudici saranno pronti a cambiare le regole del gioco: gli avvocati dovranno giocare a carte scoperte ed i Tribunali (sempre sotto organico) dovranno avere le risorse adeguate affinché i Giudici possano effettivamente concentrare già alla prima udienza molte delle funzioni prima diluite nel corso dell’intero giudizio volto alla definizione delle crisi familiari. 

Michela Giambattista

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