PMA (procreazione medicalmente assistita): la relazione finisce, la responsabilità resta. Il “sì” che non ammette ripensamenti

Immaginiamo una coppia. Un progetto di vita comune, un desiderio di genitorialità che li porta a scegliere la via della procreazione medicalmente assistita (PMA). Firmano il consenso informato, si sottopongono a cicli di cure, e finalmente vengono creati degli embrioni, poi crioconservati in attesa del momento giusto per l’impianto. Passa il tempo. Quell’amore che li aveva uniti si spegne, la coppia si separa. Lei, però, non ha rinunciato al sogno di diventare madre e chiede di procedere con l’impianto dell’embrione. Lui si oppone: non si sente più parte di quel progetto, la sua vita ha preso un’altra direzione. Cosa succede? Chi ha ragione?

La risposta, netta e per certi versi “tragica”, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 161 del 2023: una volta che l’ovulo è stato fecondato, il consenso prestato non può più essere revocato. Si tratta di un punto di non ritorno che lega indissolubilmente la responsabilità genitoriale al momento della creazione dell’embrione, e non a quello, potenzialmente lontano nel tempo, del suo impianto.

L’articolo 6 della legge 40/2004 è il fulcro della questione. Stabilisce che la volontà di accedere alla PMA può essere revocata da ciascuno dei partner “fino al momento della fecondazione dell’ovulo”. Superato quel confine biologico e temporale, il “patto” diventa indissolubile.

La Corte Costituzionale, analizzando questa norma, ha chiarito che il consenso alla PMA non è un semplice “consenso informato” a un trattamento sanitario, come quello previsto dalla legge 219/2017 sul biotestamento. È qualcosa di molto più profondo: è un atto che esprime “l’assunzione di responsabilità in funzione dell’attribuzione di uno status filiationis“. Chi firma quel modulo non sta solo autorizzando una procedura medica; sta consapevolmente scegliendo di diventare genitore, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano, come l’impossibilità di disconoscere il figlio nato da fecondazione eterologa (artt. 8 e 9, legge 40/2004). L’uomo, quindi, è reso edotto fin dall’inizio che la sua firma ha un peso che trascende le vicende future della relazione di coppia.

Il bilanciamento degli interessi: perché la volontà della donna prevale

Ma perché questa rigidità? La Corte ha operato un attento bilanciamento tra i diritti e gli interessi in gioco, concludendo che la situazione della donna e dell’uomo, dopo la fecondazione, non sono affatto speculari. La scelta di non ammettere la revoca del consenso da parte dell’uomo si fonda su due pilastri fondamentali: 1) l‘Investimento fisico ed emotivo della donna: la donna che affronta la PMA “mette a disposizione la propria corporalità” in un modo incomparabile rispetto al partner maschile. Si sottopone a cicli di stimolazione ormonale, a procedure invasive per il prelievo degli ovociti, a terapie e controlli che comportano “rischi, aspettative, sofferenze”. Questo “importante investimento fisico ed emotivo” è sostenuto dalla fiducia nel progetto genitoriale condiviso. Consentire all’uomo di tirarsi indietro dopo che la donna ha già affrontato la parte più gravosa del percorso minerebbe questo legittimo affidamento e la sua stessa integrità psico-fisica; 2) la Libertà di autodeterminazione della donna: se l’uomo non può revocare il consenso per impedire l’impianto, la donna, al contrario, può sempre rifiutare di sottoporvisi. Il suo corpo non può essere oggetto di coercizione e nessun trattamento sanitario può esserle imposto contro la sua volontà, in ossequio agli articoli 13 e 32 della Costituzione. La sua libertà di autodeterminazione sul proprio corpo prevale. Di conseguenza, la scelta di proseguire spetta a lei, forte del consenso originario e irrevocabile del partner.

La “bomba a orologeria” della crioconservazione

Questo scenario, oggi così attuale, era quasi impensabile quando la legge 40 fu approvata nel 2004. All’epoca, la crioconservazione era un’eccezione e l’impianto doveva essere quasi contemporaneo alla fecondazione. Le sentenze della Corte Costituzionale che hanno rimosso il divieto di crioconservazione hanno, di fatto, creato una “dissociazione temporale, anche rilevante, tra il consenso prestato alla PMA, la creazione dell’embrione ed il trasferimento in utero”. È proprio in questo “limbo” temporale che si inseriscono le crisi di coppia, trasformando un progetto d’amore in un potenziale campo di battaglia legale.

La Corte è consapevole che la sua decisione si colloca “al limite di quelle che sono state definite “scelte tragiche”, dove non è possibile soddisfare tutti gli interessi in gioco. Tuttavia, la scelta del legislatore del 2004, pur in un contesto oggi mutato, non è stata ritenuta irragionevole. Spetterà eventualmente a una futura riforma della materia trovare un diverso equilibrio, ma allo stato attuale la regola è chiara.

In conclusione, la decisione di intraprendere un percorso di PMA è una delle più profonde e impegnative che una coppia possa affrontare. Il “sì” espresso con la firma del consenso informato non è una promessa d’amore eterno, ma un’assunzione di responsabilità genitoriale che, una volta creato l’embrione, sopravvive alla fine della relazione. Una lezione severa, che ricorda come alcune scelte, nel diritto come nella vita, non ammettono ripensamenti.

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